Condizioni generali di fornitura macchine e attrezzature
Condizioni generali del contratto RONDO per la fornitura di macchinari e attrezzature
1. Informazioni generali
1.1 Il contratto si conclude con la ricezione della conferma scritta del fornitore di accettazione dell'ordine (conferma d'ordine). Le offerte che non prevedono un termine di accettazione non sono vincolanti.
1.2 Le presenti condizioni contrattuali sono vincolanti se dichiarate applicabili nell'offerta o nella conferma d'ordine. Eventuali altri termini e condizioni dell'Acquirente saranno validi solo se espressamente accettati per iscritto dal Fornitore.
1.3 Tutti gli accordi e le dichiarazioni giuridicamente rilevanti delle parti contraenti devono essere redatti per iscritto per essere validi. Le dichiarazioni in forma di testo trasmesse o registrate tramite mezzi elettronici saranno considerate equivalenti alla forma scritta se le parti lo hanno espressamente concordato.
1.4 Se una disposizione delle presenti condizioni contrattuali dovesse risultare totalmente o parzialmente invalida, le parti contraenti sostituiranno tale disposizione con un nuovo accordo che si avvicini il più possibile al suo scopo legale ed economico.
2. Ambito delle consegne e dei servizi
Le forniture e i servizi del fornitore sono elencati in modo esaustivo nella conferma d'ordine, compresi gli eventuali allegati. Il fornitore è autorizzato ad apportare modifiche che comportino miglioramenti, a condizione che queste non comportino un aumento del prezzo.
3. Piani e documenti tecnici
3.1 Le brochure e i cataloghi non sono vincolanti se non diversamente concordato. I dettagli dei documenti tecnici sono vincolanti solo se espressamente garantiti.
3.2 Ciascuna parte contraente si riserva tutti i diritti sui piani e sui documenti tecnici che ha consegnato all'altra parte. La parte contraente ricevente riconosce tali diritti e non può mettere i documenti a disposizione di terzi, in tutto o in parte, né utilizzarli per scopi diversi da quelli per cui sono stati consegnati senza la previa autorizzazione scritta dell'altra parte contraente.
4. Le normative del Paese di destinazione e i dispositivi di protezione
4.1 L'Acquirente dovrà richiamare l'attenzione del Fornitore sulle norme e gli standard relativi all'esecuzione delle consegne e dei servizi, al funzionamento e alla prevenzione di malattie e incidenti al più tardi al momento dell'ordine.
4.2 In assenza di un accordo ai sensi del punto 4.1, le forniture e le prestazioni sono conformi alle norme e agli standard vigenti presso la sede del fornitore. La fornitura di dispositivi di protezione aggiuntivi o di altro tipo avviene nella misura in cui ciò sia stato espressamente concordato.
5. Prezzi
5.1 Se non diversamente concordato, tutti i prezzi si intendono netti, franco fabbrica, senza imballaggio, in franchi svizzeri liberamente disponibili, senza alcuna detrazione. Tutti i costi accessori, ad esempio per il trasporto, l'assicurazione, l'esportazione, il transito, l'importazione e altre autorizzazioni e certificazioni, sono a carico del cliente. Il cliente si fa carico anche di tutti i tipi di imposte, tasse, diritti, dazi doganali e simili, nonché dei relativi costi amministrativi, che vengono riscossi in relazione al contratto o al suo adempimento. Nel caso in cui tali costi, tasse, ecc. siano a carico del Fornitore o dei suoi ausiliari, essi saranno rimborsati dall'Acquirente dietro presentazione dei relativi documenti.
5.2 Il fornitore si riserva il diritto di adeguare i prezzi in caso di variazioni dei salari o dei prezzi dei materiali tra il momento dell'offerta e l'adempimento del contratto. In questo caso, l'adeguamento dei prezzi avverrà secondo la formula del prezzo progressivo allegata. Un adeguato adeguamento del prezzo verrà effettuato anche nel caso in cui - il termine di consegna venga successivamente prorogato per uno dei motivi indicati nella clausola 8.3, oppure - il tipo o l'entità delle forniture o dei servizi concordati siano cambiati, oppure - il materiale o il progetto siano cambiati perché i documenti forniti dal cliente non corrispondevano alle circostanze reali o erano incompleti, oppure - le leggi, i regolamenti, i principi di interpretazione o di applicazione siano cambiati.
6. Condizioni di pagamento
6.1 I pagamenti saranno effettuati dall'Acquirente in conformità alle condizioni di pagamento concordate presso il domicilio del Fornitore senza deduzione di sconti, spese, imposte, tasse, diritti, dazi doganali e simili. Se non diversamente concordato, il prezzo dovrà essere pagato nelle seguenti rate: - un terzo a titolo di acconto entro un mese dal ricevimento della conferma d'ordine da parte dell'Acquirente, - un terzo alla scadenza dei due terzi del periodo di consegna concordato, - l'importo restante entro un mese dalla notifica di disponibilità alla spedizione da parte del Fornitore. L'obbligo di pagamento si considera adempiuto se i franchi svizzeri sono stati messi liberamente a disposizione del fornitore presso il suo domicilio. Se è stato concordato il pagamento tramite cambiale o lettera di credito, l'Acquirente si farà carico dello sconto sulla cambiale, delle tasse sulla cambiale e delle spese di incasso o delle spese di apertura, notifica e conferma della lettera di credito.
6.2 I termini di pagamento dovranno essere rispettati anche nel caso in cui il trasporto, la consegna, il montaggio, la messa in funzione o l'accettazione delle forniture o dei servizi siano ritardati o resi impossibili per motivi non imputabili al fornitore, o nel caso in cui manchino parti minori o si rendano necessari lavori di rielaborazione che non rendano impossibile l'utilizzo delle forniture.
6.3 Se il pagamento anticipato o le garanzie da fornire al momento della conclusione del contratto non vengono effettuati in conformità al contratto, il Fornitore avrà il diritto di aderire al contratto o di recedere dal contratto e, in entrambi i casi, di chiedere il risarcimento dei danni. Se l'Acquirente è in ritardo con un ulteriore pagamento per qualsiasi motivo, o se il Fornitore deve seriamente temere di non ricevere i pagamenti dell'Acquirente in toto o nei tempi previsti a causa di circostanze verificatesi dopo la conclusione del contratto, il Fornitore è autorizzato, senza limitare i suoi diritti legali, a sospendere l'ulteriore esecuzione del contratto e a trattenere le consegne pronte per la spedizione fino a quando non siano stati concordati nuovi termini di pagamento e consegna e il Fornitore non abbia ricevuto garanzie sufficienti. Se tale accordo non può essere raggiunto entro un periodo di tempo ragionevole o se il Fornitore non riceve garanzie sufficienti, il Fornitore avrà il diritto di recedere dal contratto e di chiedere il risarcimento dei danni.
6.4 Se il cliente non rispetta i termini di pagamento concordati, è tenuto a pagare, a partire dalla data di scadenza concordata, un interesse senza sollecito, che si basa sui tassi d'interesse usuali al domicilio del cliente, ma che supera di almeno il 4% il rispettivo LIBOR a 3 mesi in CHF. Resta riservato il diritto al risarcimento di ulteriori danni.
7. Riserva di proprietà
Il fornitore rimane proprietario di tutte le sue forniture fino al ricevimento del pagamento completo in conformità al contratto.
L'Acquirente è tenuto a collaborare alle misure necessarie per proteggere la proprietà del Fornitore; in particolare, al momento della conclusione del contratto, l'Acquirente autorizza il Fornitore a iscrivere o riservare la riserva di proprietà in registri pubblici, libri o simili in conformità con le leggi nazionali pertinenti a spese dell'Acquirente e ad adempiere a tutte le formalità al riguardo.
L'Acquirente dovrà provvedere a proprie spese alla manutenzione degli articoli consegnati per la durata della riserva di proprietà e assicurarli a favore del Fornitore contro furto, rottura, incendio, acqua e altri rischi. Dovrà inoltre adottare tutte le misure necessarie per garantire che il titolo di proprietà del Fornitore non venga compromesso o annullato.
8. Periodo di consegna
8.1 Il termine di consegna decorre dal momento in cui è stato stipulato il contratto, sono state ottenute tutte le formalità ufficiali quali le autorizzazioni all'importazione, all'esportazione, al transito e al pagamento, sono stati effettuati i pagamenti da effettuare al momento dell'ordine e sono state fornite le eventuali garanzie e sono stati regolati i principali aspetti tecnici. Il termine di consegna si considera rispettato se la notifica di disponibilità alla spedizione è stata inviata al cliente entro la data di scadenza.
8.2 Il rispetto del termine di consegna presuppone l'adempimento degli obblighi contrattuali da parte del cliente.
8.3 Il termine di consegna sarà prorogato di conseguenza:
a) se il fornitore non riceve tempestivamente le informazioni necessarie per l'adempimento del contratto o se il cliente le modifica successivamente, causando così un ritardo nelle consegne o nei servizi;
b) qualora si verifichino impedimenti che il Fornitore non può evitare nonostante l'esercizio della dovuta diligenza, indipendentemente dal fatto che si verifichino presso il Fornitore, presso il Cliente o presso terzi. Tali ostacoli sono, ad esempio, epidemie, mobilitazioni, guerre, guerre civili, atti di terrorismo, sommosse, disordini politici, rivoluzioni, sabotaggi, interruzioni operative significative, incidenti, controversie di lavoro, consegna ritardata o difettosa delle materie prime, dei semilavorati o dei prodotti finiti necessari, rifiuto di pezzi importanti, misure o omissioni da parte di autorità, enti statali o sovranazionali, embarghi, ostacoli di trasporto imprevedibili, incendi, esplosioni, disastri naturali;
c) se il cliente o terzi sono in ritardo con i lavori che devono essere eseguiti da loro o sono in ritardo con l'adempimento dei loro obblighi contrattuali, in particolare se il cliente non rispetta i termini di pagamento.
8.4 Il cliente ha il diritto di richiedere un risarcimento per il ritardo nelle consegne se si può dimostrare che il ritardo è stato causato dal fornitore e se il cliente può dimostrare di aver subito un danno a causa di tale ritardo. Se il cliente è assistito da una consegna sostitutiva, la richiesta di risarcimento per il ritardo decade.
L'indennizzo per il ritardo ammonterà a un massimo dello 0,5% per ogni settimana intera di ritardo, ma non più del 5% in totale, calcolato sul prezzo contrattuale della parte di consegna in ritardo. Le prime due settimane di ritardo non danno diritto ad alcun risarcimento per il ritardo.
Una volta raggiunto l'indennizzo massimo per il ritardo, l'Acquirente concederà per iscritto al Fornitore un ragionevole periodo di tolleranza. Se tale periodo di tolleranza non viene rispettato per motivi imputabili al Fornitore, l'Acquirente avrà il diritto di rifiutare l'accettazione della parte di fornitura in ritardo. Se l'accettazione parziale è economicamente irragionevole per lui, avrà il diritto di recedere dal contratto e di reclamare i pagamenti già effettuati a fronte della restituzione delle consegne effettuate.
8.5 Se viene concordata una data specifica invece di un periodo di consegna, questa equivale all'ultimo giorno di un periodo di consegna; le clausole da 8.1 a 8.4 si applicano per analogia.
8.6 Il cliente non ha altri diritti e pretese per ritardi nella consegna o nell'adempimento se non quelli espressamente previsti dalla presente clausola 8. Questa limitazione non si applica in caso di dolo o colpa grave del Fornitore, ma si applica alle persone ausiliarie.
9. Imballaggio
L'imballaggio sarà fatturato separatamente dal Fornitore e non dovrà essere ritirato. Tuttavia, se è stato etichettato come proprietà del fornitore, deve essere restituito dal cliente in porto franco al luogo di spedizione.
10. Trasferimento di benefici e rischi
10.1 L'utile e il rischio passano al cliente al più tardi al momento della spedizione delle consegne franco fabbrica.
10.2 Se la spedizione viene ritardata su richiesta dell'Acquirente o per altri motivi non imputabili al Fornitore, il rischio passa all'Acquirente al momento originariamente previsto per la consegna franco fabbrica. Da quel momento in poi, le consegne saranno immagazzinate e assicurate a spese e a rischio dell'Acquirente.
11. Spedizione, trasporto e assicurazione
11.1 Eventuali richieste particolari relative alla spedizione, al trasporto e all'assicurazione devono essere comunicate in tempo utile al Fornitore. Il trasporto è a carico e rischio del cliente.
11.2 I reclami relativi alla spedizione o al trasporto devono essere indirizzati dal cliente all'ultimo vettore immediatamente dopo il ricevimento delle consegne o dei documenti di trasporto.
11.3 L'assicurazione contro i danni di qualsiasi tipo è a carico del cliente.
12. Ispezione e accettazione delle consegne e dei servizi
12.1 Il Fornitore ispezionerà le consegne e i servizi prima della spedizione per quanto consueto. Se l'Acquirente richiede ulteriori ispezioni, queste dovranno essere concordate separatamente e pagate dall'Acquirente.
12.2 Il cliente è tenuto a controllare le forniture e le prestazioni entro un termine ragionevole e a comunicare immediatamente per iscritto al fornitore eventuali difetti. In caso contrario, le forniture e i servizi si considerano approvati.
12.3 Il Fornitore dovrà porre rimedio ai difetti che gli sono stati notificati ai sensi della Clausola 12.2 nel più breve tempo possibile e l'Acquirente dovrà dargli la possibilità di farlo. Dopo aver eliminato i difetti, su richiesta dell'Acquirente o del Fornitore, si procederà a un test di accettazione ai sensi della Clausola 12.4.
12.4 Ai sensi della Clausola 12.3, l'esecuzione di un test di accettazione e la determinazione delle condizioni ad esso applicabili richiedono un accordo speciale. Se non diversamente concordato, si applica quanto segue:
- Il Fornitore dovrà notificare all'Acquirente l'esecuzione del collaudo in tempo utile per consentire all'Acquirente o al suo rappresentante di partecipare.
- Il verbale di accettazione deve essere redatto e firmato dall'acquirente e dal fornitore o dai loro rappresentanti. Il verbale deve indicare che l'accettazione è avvenuta o che è avvenuta solo con riserve o che l'acquirente rifiuta l'accettazione. In questi ultimi due casi, i difetti lamentati devono essere registrati singolarmente nel verbale.
- L'Acquirente non può rifiutare l'accettazione e la firma del verbale di accettazione a causa di difetti minori, in particolare quelli che non compromettono in modo significativo la funzionalità delle forniture o dei servizi. Tali difetti dovranno essere eliminati dal Fornitore senza indugio.
- In caso di scostamenti significativi dal contratto o di gravi difetti, il cliente deve dare al fornitore la possibilità di eliminarli entro un termine ragionevole. A questo punto si procederà a un ulteriore test di accettazione.
Se anche in questo caso l'ispezione rivela notevoli scostamenti dal contratto o gravi difetti, l'acquirente può richiedere al fornitore una riduzione del prezzo, un risarcimento o altri vantaggi, se le parti contraenti li hanno concordati. Tuttavia, se i difetti o gli scostamenti rilevati da questo controllo sono così gravi da non poter essere eliminati entro un termine ragionevole e le forniture e i servizi non possono essere utilizzati per lo scopo dichiarato o possono essere utilizzati solo in misura notevolmente ridotta, l'acquirente ha il diritto di rifiutare l'accettazione della parte difettosa o, se un'accettazione parziale non è economicamente ragionevole per lui, di rescindere il contratto. Il fornitore può essere obbligato a rimborsare solo gli importi pagati per le parti interessate dalla risoluzione.
12.5 Anche l'accettazione si considera avvenuta,
- se il cliente non partecipa all'accettazione nonostante la richiesta preventiva;
- se il test di accettazione non può essere eseguito alla data prevista per motivi non imputabili al fornitore;
- se il cliente rifiuta l'accettazione senza esserne autorizzato;
- se il cliente rifiuta di firmare un verbale di accettazione redatto in conformità alla Clausola 12.4;
- non appena il cliente utilizza le forniture o i servizi del fornitore.
12.6 Il cliente non avrà alcun diritto o reclamo per difetti di qualsiasi tipo nelle consegne o nei servizi, se non quelli espressamente indicati nella Clausola 12.4 e nella Clausola 13 (Garanzia, responsabilità per difetti).
13. Garanzia, responsabilità per difetti
13.1 Periodo di garanzia Il periodo di garanzia è di 12 mesi, o di 6 mesi in caso di funzionamento su più turni. Esso inizia con la spedizione delle forniture franco fabbrica o con l'accettazione eventualmente concordata delle forniture e dei servizi o, se il fornitore si è occupato anche del montaggio, con il suo completamento. Se la spedizione, l'accettazione o il montaggio vengono ritardati per motivi non imputabili al fornitore, il periodo di garanzia termina entro 18 mesi dalla notifica di disponibilità alla spedizione.
Per le parti sostituite o riparate, il periodo di garanzia inizia nuovamente e dura 6 mesi dalla sostituzione, dal completamento della riparazione o dal collaudo, ma al massimo fino alla scadenza di un periodo che è il doppio del periodo di garanzia ai sensi del paragrafo precedente. La garanzia decade anticipatamente se l'acquirente o terzi eseguono modifiche o riparazioni o se l'acquirente, in presenza di un difetto, non adotta immediatamente tutte le misure adeguate per ridurre al minimo il danno e dare al fornitore la possibilità di eliminare il difetto.
13.2 Responsabilità per difetti di materiale, progettazione e lavorazione. Il fornitore si impegna, su richiesta scritta dell'acquirente, a riparare o sostituire nel più breve tempo possibile, a sua discrezione, tutte le parti delle forniture del fornitore che risultino manifestamente difettose o inutilizzabili a causa di materiale scadente, progettazione difettosa o lavorazione scadente prima della scadenza del periodo di garanzia. Le parti sostituite diventeranno di proprietà del fornitore, a meno che quest'ultimo non rinunci espressamente a tale diritto. Il fornitore si fa carico dei costi di riparazione nell'ambito della proporzionalità, nella misura in cui non superano i normali costi di trasporto, personale, viaggio e alloggio, nonché i normali costi di installazione e rimozione delle parti difettose.
13.3 Responsabilità per le caratteristiche garantite. Le caratteristiche garantite sono solo quelle espressamente indicate come tali nella conferma d'ordine o nelle specifiche. La garanzia è valida al massimo fino alla scadenza del periodo di garanzia. Se è stato concordato un test di accettazione, la garanzia si considera soddisfatta se durante tale test è stata fornita la prova delle proprietà in questione.
Se le caratteristiche garantite non sono soddisfatte o lo sono solo in parte, l'Acquirente avrà inizialmente diritto a una rettifica immediata da parte del Fornitore. L'Acquirente dovrà concedere al Fornitore il tempo e l'opportunità necessari per farlo.
Se l'eliminazione non ha successo o ha successo solo in parte, il cliente ha diritto all'indennizzo concordato per questo caso o, se non è stato concordato, a una riduzione adeguata del prezzo. Se il difetto è così grave da non poter essere eliminato entro un termine ragionevole e se le forniture o i servizi non possono essere utilizzati per lo scopo dichiarato o possono essere utilizzati solo in misura notevolmente ridotta, l'acquirente ha il diritto di rifiutare l'accettazione della parte difettosa o, se un'accettazione parziale non è economicamente ragionevole per lui e ne dà tempestivamente comunicazione, di recedere dal contratto. Il fornitore può essere obbligato solo a rimborsare gli importi pagati per le parti interessate dal recesso.
13.4 Esclusioni di responsabilità per difetti
Sono esclusi dalla garanzia e dalla responsabilità del Fornitore i danni che non possono essere provati come conseguenza di materiale scadente, progettazione difettosa o lavorazione scadente, ad esempio a causa di usura naturale, manutenzione inadeguata, inosservanza delle istruzioni per l'uso, sollecitazioni eccessive, materiali d'uso non idonei, influssi chimici o elettrolitici, lavori di costruzione o montaggio non eseguiti dal Fornitore, o a causa di altri motivi per i quali il Fornitore non è responsabile.
13.5 Consegne e servizi da parte di subappaltatori
Per le forniture e i servizi di subfornitori indicati dal cliente, il fornitore si assume la garanzia solo nell'ambito degli obblighi di garanzia dei subfornitori interessati.
13.6 Esclusività dei diritti di garanzia L'Acquirente non avrà alcun diritto o reclamo per difetti di materiale, progettazione o lavorazione o per l'assenza di caratteristiche garantite diverse da quelle espressamente indicate nelle Clausole da 13.1 a 13.5. Se l'Acquirente ha segnalato un difetto e non è stato riscontrato alcun difetto per il quale il Fornitore è responsabile, l'Acquirente dovrà al Fornitore il compenso per il lavoro nonché il risarcimento per le ulteriori spese e i costi.
13.7 Responsabilità per obblighi accessori. Il Fornitore sarà responsabile per i reclami del Cliente dovuti a una consulenza inadeguata e simili o alla violazione di obblighi accessori solo in caso di dolo o colpa grave.
14. Mancata realizzazione, scarsa realizzazione e relative conseguenze
14.1 In tutti i casi di adempimento difettoso o di inadempimento non espressamente previsti nei presenti Termini e Condizioni, in particolare se il Fornitore, senza alcun motivo, inizia l'esecuzione delle forniture e dei servizi con un ritardo tale da non poter più prevedere un completamento tempestivo, se l'esecuzione contraria ai termini del contratto è sicuramente prevedibile per colpa del Fornitore o se le forniture o i servizi sono stati eseguiti contrariamente ai termini del contratto per colpa del Fornitore, l'Acquirente avrà il diritto di concedere al Fornitore una proroga ragionevole per le forniture o i servizi in questione, minacciando di risolvere il contratto in caso di inadempimento. Se questo periodo di grazia scade inutilizzato per colpa del fornitore, l'acquirente può recedere dal contratto per quanto riguarda le forniture o i servizi che sono stati eseguiti in violazione del contratto o la cui esecuzione in violazione del contratto è sicuramente prevedibile, e reclamare la parte dei pagamenti già effettuati a tale riguardo.
14.2 In tal caso, le disposizioni della Clausola 19 si applicano per quanto riguarda qualsiasi richiesta di risarcimento danni da parte del cliente e l'esclusione di ulteriori responsabilità, e la richiesta di risarcimento danni sarà limitata al 10% del prezzo del contratto delle forniture e dei servizi per i quali viene effettuata la cancellazione.
15. Annullamento del contratto da parte del fornitore
Se eventi imprevisti modificano in modo significativo l'importanza economica o il contenuto delle forniture o dei servizi o hanno un impatto significativo sul lavoro del fornitore, nonché in caso di successiva impossibilità di esecuzione, il contratto viene adeguato di conseguenza. Se ciò non è economicamente giustificabile, il fornitore ha il diritto di recedere dal contratto o dalle parti di contratto interessate.
Se il fornitore desidera avvalersi dell'annullamento del contratto, deve informare l'acquirente immediatamente dopo essersi reso conto delle conseguenze dell'evento, anche se inizialmente era stata concordata una proroga del termine di consegna. In caso di annullamento del contratto, il Fornitore avrà diritto al compenso per le consegne e i servizi già forniti. Sono escluse le richieste di risarcimento danni da parte dell'Acquirente a causa di tale annullamento del contratto.
16. Controllo delle esportazioni
Il cliente riconosce che le forniture possono essere soggette a disposizioni di legge e regolamenti svizzeri e/o stranieri sul controllo delle esportazioni e non possono essere vendute, affittate o altrimenti trasferite o utilizzate per scopi diversi da quelli concordati senza una licenza di esportazione o riesportazione da parte dell'autorità competente. Il cliente si impegna a rispettare tali disposizioni e regolamenti. Egli riconosce che queste possono cambiare e sono applicabili al contratto nella rispettiva formulazione valida.
17. Protezione dei dati
Il Fornitore è autorizzato a trattare i dati personali dell'Acquirente nell'ambito dell'esecuzione del contratto. In particolare, il cliente accetta che il fornitore possa anche divulgare tali dati a terzi in Svizzera e all'estero al fine di elaborare e mantenere il rapporto commerciale tra le parti.
18. Software
Se le forniture e i servizi del Fornitore comprendono anche un software, all'Acquirente sarà concesso il diritto non esclusivo di utilizzare il software insieme all'oggetto della fornitura, salvo che sia stato concordato diversamente. L'Acquirente non è autorizzato a fare copie (tranne che per scopi di archiviazione, per la risoluzione di problemi o per sostituire supporti dati difettosi) o a elaborare il software. In particolare, l'Acquirente non può disassemblare, decompilare, decriptare o decodificare il software senza il preventivo consenso scritto del Fornitore. In caso di violazione, il Fornitore può revocare il diritto di utilizzo. Nel caso di software di terzi, si applicheranno le condizioni di utilizzo del licenziante, che potrà far valere i propri diritti oltre a quelli del Fornitore in caso di violazione.
19. Esclusione di ulteriori responsabilità del fornitore
Tutti i casi di violazione del contratto e le relative conseguenze legali, nonché tutti i reclami del cliente, indipendentemente dai motivi legali su cui si basano, sono regolati in via definitiva nei presenti termini e condizioni. Nel caso in cui il cliente abbia dei reclami derivanti dal contratto o dal suo inadeguato adempimento, l'importo totale di tali reclami sarà limitato al prezzo pagato dal cliente. Sono invece escluse tutte le richieste di risarcimento danni, riduzione del prezzo, annullamento del contratto o recesso dal contratto non espressamente menzionate. In nessun caso il cliente potrà richiedere il risarcimento di danni che non si sono verificati all'oggetto della fornitura, come ad esempio perdita di produzione, perdita di utilizzo, perdita di ordini, costi di richiamo, perdita di profitto o altri danni diretti o indiretti. È altresì esclusa la responsabilità per il risarcimento di pretese di terzi avanzate nei confronti del cliente per violazione dei diritti di proprietà intellettuale.
La presente esclusione di ulteriori responsabilità del Fornitore non si applica al dolo o alla colpa grave del Fornitore, ma si applica alle persone ausiliarie. Per il resto, la presente esclusione di responsabilità non si applica nella misura in cui è in conflitto con la legge obbligatoria.
20. Diritto di rivalsa del fornitore
Se persone vengono ferite o beni di terzi vengono danneggiati a causa di azioni o omissioni da parte dell'Acquirente o dei suoi ausiliari e se per questo motivo viene avanzata una richiesta di risarcimento nei confronti del Fornitore, quest'ultimo avrà diritto di rivalsa nei confronti dell'Acquirente.
21. Assemblaggio
Se il Fornitore si occupa anche del montaggio o della supervisione del montaggio, si applicano le Condizioni generali di montaggio di Swissmem.
22 Foro competente e legge applicabile
22.1 Il foro competente per l'Acquirente e il Fornitore è la sede legale del Fornitore. Tuttavia, il Fornitore avrà il diritto di citare in giudizio l'Acquirente presso la sede di quest'ultimo.
22.2 Il rapporto giuridico è soggetto al diritto sostanziale svizzero.